COS’È UN ENTE DEL TERZO SETTORE
L’ente del terzo settore (Ets) è una delle principali novità della riforma. Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Si tratta di enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Possono essere Ets:
organizzazione di volontariato (Odv)
associazione di promozione sociale (Aps)
ente filantropico (sia fondazioni che associazioni)
impresa sociale (inclusa la cooperativa sociale)
rete associativa
società di mutuo soccorso
associazione (riconosciuta o meno)
fondazione (esclusa quella di origine bancaria)
altri enti di natura privata (escluse le società) che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e sono iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In questo senso è importante notare che la categoria giuridica dell’Ets rappresenta una “porta aperta” della normativa a tutte le nuove modalità organizzative che dovessero sorgere nella pratica.
fonte dei link: www.cantiereterzosettore.it
COSA FARE PER CREARE UN’ASSOCIAZIONE?
La costituzione di un’associazione avviene tramite la stipula di “un contratto” tra i soci fondatori, composto di due documenti:
– Atto costitutivo
– Statuto
L’atto costitutivo
È il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.
L’atto costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.
Lo statuto
È il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.
Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.
ATTENZIONE!
La registrazione di atto costitutivo e statuto è possibile solo DOPO aver ottenuto il codice fiscale.
Il Codice Fiscale dell’Associazione va richiesto all’Agenzia delle Entrate, presentandosi con un documento personale del legale rappresentante, doppia copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmati e il modello AA5/5, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate stessa e disponibile a questo link.
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
Il primo passo da compiere per la registrazione di statuto e atto costitutivo è recarsi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con i documenti:
– due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
– copia della carta di identità di chi si reca a registrare e del legale rappresentante dell’associazione;
– modello 69 compilato, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e disponibile a questo link;
– ricevuta del versamento delle imposte, da effettuarsi in banca o in posta con modello F23, se dovute.
Il modello F23 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili a questo link.
Con l’entrata in vigore del Decreto n.117/2017 tutte le associazioni che rientrano nelle tipologie previste dal Decreto sono esenti da imposta di bollo ma è sempre dovuta l’imposta di registro.
Entro 60 giorni DALLA COSTITUZIONE dell’associazione è necessario compilare e inviare il MODELLO EAS, disponibile a questo link
HAI TUTTO O QUALCOSA PUÒ SERVIRTI?
Volete creare un’associazione ma non sapete bene come muovervi? Se serve altro aiuto non esitate a richiedere il nostro servizio di consulenza gratuito.
Richiedi una consulenza legale o fiscale scrivendo a segreteriapescara@csvabruzzo.it.