Green Pass: indicazioni utili agli Enti del Terzo Settore

(tratto da CSV LOMBARDIA)

Premessa
La presente guida è aggiornata alla data del 22 settembre 2021. Come noto la materia subisce continue evoluzioni derivanti sia da nuove disposizioni che da interpretazioni alle disposizioni esistenti attraverso FAQ e circolari delle varie autorità competenti. È pertanto necessaria una verifica costante e attenta delle novità in materia.

Si offre di seguito un’interpretazione alla lettera della normativa come attualmente pubblicata, passibile di aggiornamenti e precisazioni da parte delle autorità competenti.

Cosa è il Green Pass
Il Green Pass, o Certificazione verde, è un documento rilasciato dall’autorità sanitaria competente comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (Art. 9 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52). Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito web ufficiale.

Quando è richiesto il Green Pass
Il Green Pass è richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti. Nelle zone gialla, arancione e rossa, dunque, bisogna sempre verificare quali servizi e attività sono consentiti, a quali condizioni e se è necessario possedere il Green Pass per accedervi. In Italia è necessario essere in possesso di tale documento per:

  • accedere a servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso (ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati);
  • accedere a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto (restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati), eventi e competizioni sportivi di qualsiasi tipologia;
  • accedere a musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) e mostre;
  • accedere a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • accedere a sagre e fiere, convegni e congressi;
  • accedere a centri termali (salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;
  • accedere a centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • accedere a attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • accedere a concorsi pubblici;
  • accedere a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose
  • accedere a strutture sanitarie assistenziali o altre strutture (es. RSA, Hospice, Case di riposo, strutture per la riabilitazione, centri di diagnostica, poliambulatori specialistici) e permanere nelle sale di aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri;
  • accedere a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative;
  • spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona arancione”;
  • accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
    • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
  • agli studenti universitari per accedere alle attività in presenza nelle università.

Inoltre, a partire dal 15 ottobre 2021, il Green Pass è richiesto:

  • al personale delle amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi in svolge l’attività lavorativa, compresi i titolari d cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni;
  • a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato per accedere nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, nonché a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni;
  • ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai componenti delle commissioni tributarie per accedere agli uffici giudiziari.

Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato.

A chi non è richiesto il Green Pass
Il Green Pass non è richiesto ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, e ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.

Oltre che in tutte le situazioni non elencate precedentemente, il Green Pass non è richiesto:

  • ai clienti di una struttura ricettiva per accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso (se il servizio di ristorazione è aperto anche a clienti che non alloggiano nella struttura il Green Pass diventa obbligatorio al chiuso;
  • per l’accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista);
  • nel caso di eventi che si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso (che non siano considerate sagre e fiere locali);
  • nel trasporto pubblico a breve percorrenza;
  • a bambini e ragazzi per accedere ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione;
  • a tutti gli studenti fino alle scuole secondarie di secondo grado.

Chi verifica la validità del Green Pass
La Circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 chiarisce le disposizioni in materia di verifica del Green Pass introdotte dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021. Di seguito le figure incaricate della verifica del Green Pass:

  • i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso del certificato verde nonché i loro delegati;
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso del Green Pass nonché i loro delegati;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso della certificazione verde, nonché i loro delegati;
  • il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, operante presso gli impiantiti sportivi (steward).

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Come avviene la verifica del Green Pass
I soggetti di cui sopra verificano il Green Pass di chi accede a un servizio o attività per cui ne è prescritto il possesso tutelando la riservatezza della persona nei confronti di terzi; la verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

Fase 1: la verifica del possesso della certificazione verde. Questo passaggio è obbligatorio ed è effettuato tramite l’applicazione mobile VerificaC19 mediante la lettura del codice a barre bidimensionale presente sulla certificazione, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Fase 2: verifica dell’identità della persona. Questo passaggio è di natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione. Tale verifica si rende comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Mostrare il documento di identità è obbligatorio (comma 2, lettera a) dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021) anche se il verificatore richiedente non rientra nella categoria dei pubblici ufficiali.

Chi viola le regole e viene quindi sorpreso senza Green Pass in un’attività per cui è ne previsto il possesso, rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro (Art. 13 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). La situazione si aggrava nel caso in cui la certificazione risulti contraffatta o di un’altra persona: si rischia la denuncia per falso. Anche il titolare/responsabile dell’attività può subire conseguenze; chi fa accedere una persona senza Green Pass può incorrere, oltre che nella multa, anche in una sanzione amministrativa che va da 1 a 10 giorni di chiusura. La circolare del Ministero dell’Interno chiarisce comunque che “qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione e l’intestatario, la sanzione viene applicata solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”.

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QUANDO IL GREEN PASS: VOLONTARI E DIPENDENTI (pdf)

QUANDO IL GREEN PASS: UTENTI E FRUITORI (pdf)


Link alla guida completa all’uso del green pass a cura di Cantiere Terzo Settore