Secondo la legge 4 agosto 2017, n. 124, corre obbligo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus di rendere pubblici, attraverso il proprio sito Internet (*), sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura pari o superiori a 10.000 euro da parte di amministrazioni pubbliche, associazioni, fondazioni ed in generale enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro annuali. Sono escluse le somme da parte del 5 per mille.
Su cantiere Terzo Settore, l’approfondimento di Daniele Erler: –> leggi l’articolo completo.
(*) Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 1° luglio 2024 (la scadenza è fissata al 30 giugno 2024 ma quest’anno è domenica), i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.