5 per mille: accreditamento per gli Enti del Terzo Settore

Il D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, per ciascun  esercizio  finanziario,  con   riferimento   alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo  d’imposta  precedente, una quota pari al cinque per mille  dell’imposta  sul  reddito  delle persone fisiche è destinata a sostegno degli  Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Possono accedere al beneficio tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali e con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.

Con l’avvio del RUNTS il 23 novembre 2021, è quindi possibile per gli ETS presentare istanza di iscrizione anche ai fini dell’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2022.

1) Gli ETS che presentano istanza di iscrizione telematica al RUNTS possono accreditarsi direttamente mediante la compilazione dell’apposito campo “Cinque per mille” in cui

  • spuntare il flag su “accreditamento del 5/1000”
  • inserire le coordinate bancarie IBAN per l’accredito delle somme o indicare la provincia della tesoreria della Banca d’Italia di riferimento.

Gli Ets che si sono iscritti al Runts, ma non hanno spuntato il campo “accreditamento del 5/1000”, qualora volessero accreditarsi per il 2022, possono modificare tale dichiarazione dal momento in cui, nella piattaforma telematica del RUNTS, sarà attivata la funzione di modifica/aggiornamento dei dati e comunque entro l’11 aprile 2022.

 

2) Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione dai registri regionali al RUNTS, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021, nel momento in cui l’ufficio competente comunicherà loro l’avvenuta iscrizione al Runts, potranno accedere alla piattaforma ed accreditarsi al 5 per mille 2022 fino al 31 ottobre 2022, senza bisogno di pagare alcuna sanzione.

 

3) Le ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef e presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2022 all’Agenzia delle entrate.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello.

Il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per l’11 aprile 2022.

Le Onlus che sono iscritte nell’elenco permanente 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate,  non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2022.

Non è più obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdf).

Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2022 delle Onlus è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Pubblicazione degli elenchi

Ciascuna amministrazione (Ministero del Lavoro e Politiche sociali e Agenzia delle Entrate), in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio, entro il 20 aprile ( il legale rappresentante potrà chiedere la rettifica dei dati entro il 2 maggio) e di quello definitivo, entro il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario.

Ciascuna amministrazione provvede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti, nonché alla pubblicazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, degli elenchi complessivi degli enti ammessi ed esclusi.

L’Agenzia delle entrate, limitatamente alle ONLUS, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito dell’elenco permanente delle ONLUS accreditate, degli elenchi delle ONLUS iscritte al contributo, e degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo per il 2022.

L’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.

Come ottenere il pagamento del cinque per mille

Il nuovo DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille.

In particolare,  gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l’erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2022 del cinque per mille.

Per comunicazione all’amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell’IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall’accredito su conto corrente.

Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.

Il cinque per mille dell’anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.

Per contributi d’importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d’istituti di pagamento.

Per contributi inferiori a mille euro, se l’ente dispone di un conto corrente adotterà le indicazioni sopra indicate, mentre se non ha un conto corrente, dovrà chiedere il pagamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità indicate nella sezione (Moduli per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN, indicando nell’oggetto la dicitura “liquidazione NoIBAN”).

Non sono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.

 

Le Delegazioni territoriali del CSV Abruzzo restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.