Scadenza: 30 settembre 2024
Ente: Presidenza del Consiglio dei ministri
Descrizione:
Per l’anno 2024 sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per le seguenti categorie:
- Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati: gli interventi devono essere diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.
- Calamità naturali:gli interventi devono consistere nella realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonché al ripristino di beni pubblici;
- Fame nel mondo:gli interventi devono essere diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo dell’autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale;
- Conservazione di beni culturali: gli interventi devono essere rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche (nuova categoria): azioni nell’ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonché il loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.
Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione
statale devono presentare il carattere della straordinarietà, consistente nella effettiva
estraneità rispetto all’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori
indicati. Deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e non
contemplati nella destinazione delle risorse finanziarie ordinarie.
Gli interventi – fatta eccezione per quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo – devono essere eseguiti sul territorio italiano.
Beneficiari:
Possono presentare domanda, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. I soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, possono accedere alla ripartizione della quota solo se in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell’otto per mille negli ultimi cinque anni;
- agire in base a uno statuto che comprenda tra le finalità istituzionali gli interventi attinenti la tipologia per la quale si chiede il contributo;
- essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
- non essere stati dichiarati falliti o insolventi;
- avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell’intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l’esecuzione dell’intervento;
- avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;
- non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.